diritti d’opzione assegnati ante 01.01.1998, ma esercitabili dal 2000  


 

r.m. 20.03.2001, n. 29

 

Qualora ai lavoratori dipendenti di una società (o di altre società del gruppo), siano stati assegnati anteriormente al 01.01.1998 diritti d'acquisto esercitabili solo a partire dal 2000, a condizione che il beneficiario continui ad intrattenere il rapporto di lavoro con la società stessa, trova applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. 505/1999, in quanto trattasi della normativa vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione.

 

Il diritto di opzione, infatti, consegue alla stipula di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione di volontà.

Quindi, diversamente dalla parte vincolata che non è tenuta ad emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario, viceversa, per l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del contratto finale.    

 

Ne consegue che le azioni riservate al dipendente rientrano nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale dell'opzione e, di conseguenza, la disciplina applicabile è quella vigente al momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere quando le azioni sono state offerte.      

 

Nel caso, potendo il diritto di opzione essere esercitato solo a decorrere dal 2000, alle assegnazioni intervenute dal 16.01.2000 in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati anteriormente al 01.01.1998, si applica la disciplina contenuta nell'art. 48, c. 2, lett. g-bis), T.U.I.R., come modificato dal D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, in quanto fattispecie non rientrante nell'espressa esclusione normativa di cui all'art. 13, c. 2, del medesimo decreto legislativo.