diritti d’opzione assegnati ante 01.01.1998, ma esercitabili
dal 2000
r.m.
20.03.2001, n. 29
Qualora ai lavoratori dipendenti di una società (o di altre
società del gruppo), siano stati assegnati anteriormente al 01.01.1998 diritti
d'acquisto esercitabili solo a partire dal 2000, a condizione che il
beneficiario continui ad intrattenere il rapporto di lavoro con la società
stessa, trova applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. 505/1999, in quanto
trattasi della normativa vigente al momento in cui viene esercitato il diritto
di opzione.
Il diritto di opzione, infatti, consegue alla stipula di un
contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di costituire
il rapporto contrattuale finale mediante una nuova dichiarazione di volontà.
Quindi, diversamente dalla parte vincolata che non è tenuta
ad emettere altre dichiarazioni di consenso, l'opzionario, viceversa, per
l'esercizio del diritto a lui attribuito deve manifestare espressamente la
volontà di addivenire alla costituzione del contratto finale.
Ne consegue che le azioni riservate al dipendente rientrano
nella sua disponibilità giuridica solo nel momento in cui egli si avvale
dell'opzione e, di conseguenza, la disciplina applicabile è quella vigente al
momento in cui viene esercitato il diritto di opzione e non quella in essere
quando le azioni sono state offerte.
Nel caso, potendo il diritto di opzione essere esercitato solo a decorrere dal 2000, alle assegnazioni intervenute dal 16.01.2000 in conseguenza dell'esercizio di diritti di opzione attribuiti sulla base di piani di azioni deliberati anteriormente al 01.01.1998, si applica la disciplina contenuta nell'art. 48, c. 2, lett. g-bis), T.U.I.R., come modificato dal D.Lgs. 23.12.1999, n. 505, in quanto fattispecie non rientrante nell'espressa esclusione normativa di cui all'art. 13, c. 2, del medesimo decreto legislativo.